IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per
l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare di cui all'art. 2
della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e con i
Ministri  per  l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e
per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela
e  alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici,
storici,  artistici,  archivistici  e librari secondo la legislazione
vigente.
  Tutela  ogni  altro bene del patrimonio culturale nazionale che non
rientri  nella  competenza di altre amministrazioni statali o che gli
sia attribuito da leggi successive.