IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente. Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.